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Organizzazione Nazionale Volontariato “Giubbe d’Italia"- ODV

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L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO “GIUBBE D’ITALIA – OdV” di seguito denominata “O.N.V.G.I. – OdV” è apolitica e non ha fini di lucro neppure indiretto. Si basa sui principi della libertà, solidarietà, uguaglianza e mutualità. Tale acronimo ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici, ed in particolare agisce quale Organizzazione di Volontariato ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e della legge Regionale Siciliana n. 22 del 7 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi del Codice Civile e del D.lgs n. 32 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO “GIUBBE D’ITALIA – OdV”  ha sottoscritto un protocollo d’intesa per la costituzione di una Rete del Servizio Parla con Me.

Organigramma
Presidente: Giovanni Damiani
Vice Presidente: Alfonso Amico
Segretario: Francesco Paolo Alessandro Vassallo
Tesoriere: Salvatore Milioto
Consigliere: Giuseppe Piro
Statuto Sociale

Statuto O.N.V.G.I. formato pdf

STATUTO SOCIALE



Organizzazione Nazionale Volontariato
“Giubbe d’Italia- ODV”

ART. 1           COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

  1. L’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO “GIUBBE D’ITALIA – OdV” di seguito denominata “O.N.V.G.I. – OdV” è apolitica e non ha fini di lucro neppure indiretto. Si  basa sui principi della libertà, solidarietà, uguaglianza e mutualità. Tale acronimo ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.
  1. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici, ed in particolare agisce quale Organizzazione di Volontariato ispirandosi ai principi espressi dalla Legge 266/91 e della legge Regionale Siciliana n. 22 del 7 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi del Codice Civile e del D.lgs n. 32 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”),  nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. La sede legale O.N.V.G.I. – OdV è in Aragona (AG) in via Indipendenza, n°36 e con semplice delibera  del  Consiglio  Direttivo  potrà  essere  variata.  Inoltre,  il  Coordinamento  Direttivo Nazionale può istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all’estero.
  3. Le sedi Provinciali devono ricadere preferibilmente nel proprio capoluogo di provincia.
  4. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2            SIMBOLO

Il simbolo dell’O.N.V.G.I. – OdV è uno scudo con fondo arancione raffigurante un’aquila recante in  petto le iniziali “G I” sovrastate dal tricolore. Sopra l’aquila un banner “VOLONTARIATO” e sotto un altro “GIUBBE D’ITALIA”. Come da immagine allegata.

Il  Coordinamento  Direttivo  Nazionale  ha  la  tutela  del  simbolo  associativo  e  del  nome  e  ne  disciplinano l’utilizzazione da parte delle sezioni.

ART. 3           ATTIVITA’ – FINALITÀ –  SCOPO

  1. L’attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti dell’Associazione, non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di uno o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e)  interventi  e  servizi  finalizzati  alla  salvaguardia  e  al  miglioramento  delle  condizioni dell’ambiente  e  all’utilizzazione  accorta  e  razionale  delle  risorse  naturali,  con  esclusione dell’attività,  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e  riciclaggio  dei  rifiuti  urbani,  speciali  e pericolosi, nonchè alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in  via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel 
rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; 

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;  v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui  all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

  1. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l’elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest’ultimo può essere comunque adottato.
  2. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 l’Associazione può esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d’interesse generale prestata l’associazione  può  ricevere  soltanto  il  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all’art. 6 D.Lgs. n.117/2017.
  3. L’Associazione persegue i seguenti scopi:

a) Organizzare attività aventi ad oggetto interventi di Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni;

b) Attività di prevenzione, avvistamento e spegnimento di incendi boschivi ed interfaccia;

c) Attività di promozione e valorizzazione del Servizio Civile anche in partenariato ad enti pubblici e privati ;

d) Attività di prevenzione, soccorso, assistenza, sviluppo sociale in favore di singole persone e/o di comunità colpite da eventi calamitosi naturali o da incidenti di qualsiasi natura;

e) Attività di soccorso e di assistenza sanitaria di primo soccorso, di trasporto di infermi attraverso i propri volontari abilitati con i mezzi tecnici propri e/o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

f) Organizzazione di centri raccolta e di trasporto del sangue e degli organi umani, sotto l’osservanza delle norme di legge vigenti in materia, e attività di promozione sulle donazioni di  sangue  e  di  organi,  mediante  conferenze,  incontri,  riunioni  e  propagande  volti  a sensibilizzare l’opinione pubblica;

g) Promozione attività socio-assistenziali e socio-sanitari rivolte ai diversamente abili, anziani e  soggetti  disagiati  comprendenti  servizi  di  accompagnamento,  trasporto  presso  porti, aeroporti, eliporti, stazioni ferroviarie, strutture sportive pubbliche e private, strutture di riabilitazione;

h) Promozione attività  di  socializzazione,  assistenza  e  centri  di  rivalutazione  delle  pari opportunità;

i) Attività di prevenzione e salvaguardia dell’ambiente atmosferico, terreno, marino e delle specie animali dei rispettivi ambienti;

j) Assistenza e soccorso bagnanti e dipartisti;

k) Cura e tutela di animali randagi nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

l) Gestione e controllo aree naturali protette, oasi naturalistiche, di protezione e ripopolamento della  fauna,  aree  S.I.C.  e  zone  di  importanza  naturalistica,  storico  culturale,  aree archeologiche, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

m) Attività di prevenzione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, turistico ed archeologico;

n) Gestione di beni di Enti pubblici e privati e beni confiscati dallo Stato;

o) Attività di  promozione,  prevenzione  e  salvaguardia  dell’ambiente.  Divulgazione  della cultura eco-sostenibile del territorio;

p) Promozione e  organizzazione,  anche  in  collaborazione  ad  Enti  Pubblici  e/o  privati  di iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere) aventi al centro dei propri obiettivi la crescita e la formazione dell’uomo e delle persone svantaggiate;

q) Gestione mense sociali, banco alimentare e sue attività correlate;

r) Promozione, organizzazione e partecipazione di corsi di formazione con il patrocinio ed il finanziamento di Enti Locali, Provinciali, Regionali, Statali, privati e dell’Unione Europea. 
Tutte le attività sono svolte nei limiti dell’art.10 L.R. 22/94 e della legge 266/1991 nonché delle altre norme vigenti in materia.

ART. 4           ADERENTI 

Sezione 1:  Modalità di ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito  dalla Legge.

Ai sensi dell’art. 1 l’O.N.V.G.I. – OdV si compone da soci persone giuridiche (tutte le sezioni  comunali) e soci persone fisiche aderenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto. Possono  essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il  loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.  Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che  partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.  Coloro che intendono essere ammessi a far parte dell’Associazione come soci ordinari dovranno  farne domanda al Consiglio Direttivo Comunale.

Quanti  desiderano  fare  parte  dell’Associazione  in  qualità  di  soci  devono  presentare  domanda  formulata per iscritto a mezzo di apposita scheda predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale e  indirizzata al Consiglio Direttivo Comunale. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità  complete del richiedente che dovrà dichiararsi disposto ad accettare tutti gli obblighi previsti dallo  Statuto, dal Regolamento Sociale e da ogni altra disposizione degli organi sociali.

La scheda deve essere correlata di apposita autorizzazione del trattamento dei dati personali come  previsto dal Regolamento UE n.2016/679 e future modifiche ed integrazioni. Le schede di adesione  devono essere trasmesse anche al C.D.N. per l’organizzazione del Coordinamento.

Il Consiglio delibera sull’accoglimento dell’ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti  con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L’adesione del socio è annotata  nel  libro  soci  e  comunicata  all’interessato.  Il  rigetto  della  domanda  di  iscrizione  deve  essere  comunicato  per  iscritto  all’interessato  specificandone  i  motivi  entro  60  giorni.  In  questo  caso  l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’Assemblea che prenderà in  esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del  Consiglio Direttivo Comunale. 

I soci si distinguono in:

a) soci fondatori:

Sono soci  fondatori coloro che hanno fondato l’Associazione, hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari; 
b)  soci volontari ordinari:

Sono soci volontari ordinari tutti gli iscritti all’Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

c) Soci volontari benemeriti:

Sono nominati volontari benemeriti quei soci che per motivi particolari di benemerenza verso l’Associazione  o  per  essersi  distinti  in  particolari  attività  di  rilevanza  civile, acquisiscono  tale  titolo  con  delibera  del  C.D.N.  e  ciò  su  specifica  richiesta  a quest’ultimo da parte delle sezioni comunali previa delibera del C.D.C. della sede di appartenenza su proposta di almeno due associati.

d) Sono volontari onorari:

Coloro   che   vengono   nominati   dal   Consiglio   Direttivo   per   speciali benemerenze,  con  l’approvazione  dell’Assemblea  di  soci.  Essi  non  sono tenuti al pagamento di alcuna quota sociale, non hanno diritto al voto né possono essere eletti negli organi sociali. 

e) soci volontari junior:

Sono soci junior gli iscritti all’Associazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; sono ammessi con le stesse modalità previste per i soci ordinari previo consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale; i medesimi, in caso di permanenza   nell’Associazione,   diventano   soci   ordinari   al   compimento   del diciottesimo anno di età. 

L’organizzazione delle attività dei soci junior è demandata ai Coordinatori Comunali che  potranno  proporre  nell’ambito  della  propria  sezione  un  responsabile  ed eventualmente  una  consulta  per  le  attività  inerenti  i  soci  junior  che  verranno comunque votate dall’Assemblea Comunale. 

Inoltre, le sezioni Comunali dovranno prevedere nei propri bilanci una quota parte da destinarsi alle attività dei soci junior. Detta quota verrà stabilita di volta in volta in base alle esigenze ed alla disponibilità di fondi in base ad apposita deliberazione. 

f) Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo  o  di  altra  natura  esclusivamente  nei  limiti  necessari  al  proprio  regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. 
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

g) Associati

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che si ispirano ed operano in conformità ai principi del presente Statuto a condizione che il loro numero  non  sia  superiore  al  cinquanta  per  cento  del  numero  delle  associazioni  di volontariato.

Le associate ad O.N.V.G.I. – Odv non possono aderire ad altre reti associative nazionali. Ogni associata, oltre ai diritti previsti dalla vigente legislazione, ha diritto a partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali dell’O.N.V.G.I. – OdV, ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo se sono in regola con il versamento delle quote associative. Le associate devono inoltre aggiungere 
al proprio simbolo quello dell’O.N.V.G.I. – OdV.

La qualità di associata si perde per recesso, morosità, esclusione e per cessata attività o scioglimento.

Sezione 2:  Perdita della qualità di associato:

  1. Dimissioni: da proporsi da parte del socio entro il termine previsto per il pagamento della quota associativa annuale a mezzo di lettera raccomandata o pec inviata al C.D.C. o brevi manu per accettazione del Coordinatore Comunale;
  1. Morosità: si ritiene moroso, limitatamente alla quota associativa annuale, il socio che alla data del 1 febbraio dell’anno in corso non abbia versato la quota dovuta senza giustificato motivo.
  2. Sospensione: a seguito di condanna o per procedimenti penali pendenti.
  3. Esclusione: qualora il socio, gli associati e enti del terzo settore:

a) Non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Sociale o delle deliberazioni prese dagli organi statutari e di eventuali regolamenti integrativi deliberati dalle Assemblee dei soci a qualunque livello organizzativo;

b) Abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall’Associazione;

c) Arrechi in qualunque modo, danni morali o materiali all’Associazione;
d)  Tenga in servizio riprovevole condotta.

  1. Morte.

L’esclusione  è  deliberata  dall’Assemblea  mediante  voto  segreto  conseguente  all’audizione  dell’interessato. La deliberazione dell’esclusione dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata  A/R, pec o brevi manu per accettazione che potrà presentare le proprie controdeduzioni al C.d.P.N..  La  perdita  della  qualità  di  socio  per  qualsiasi  causa,  non  comporta  un  diritto  sul  patrimonio  dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 5           DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ADERENTI 

  1. I soci hanno il diritto di:

a) Essere assicurati per le attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come previsto dall’art. 4 della Legge 266/91 e normative vigenti;

b) partecipare alla  gestione  dell’  N.V.G.I.  –  OdV  secondo  le  modalità  stabilite,  alle deliberazioni delle Assemblee, eleggere gli Organi Associativi ed essere eletto negli stessi;

c) essere informati sulle attività programmate, prendere parte a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni che vedono il concorso dell’Associazione, nonché usufruire dei servizi e dei vantaggi predisposti nei modi e nei limiti prefissati dal Regolamento interno;

d) concorrere all’elaborazione e approvare il programma delle attività.

e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

f) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei registri e dei verbali delle assemblee e dei Consigli Direttivi, facendone richiesta scritta alla Segreteria competente e da evadersi entro 15 giorni.

g) hanno, inoltre,   il   diritto   di   recedere,   con   preavviso   scritto   di   almeno   8   giorni, dall’appartenenza all’Associazione.

 

  1. Il socio ha l’obbligo di:

a) osservare e rispettare lo Statuto Sociale, il Regolamento Sociale;

b) contribuire fattivamente al perseguimento degli obiettivi svolgendo la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; 

c) partecipare personalmente agli incontri sociali stabiliti o giustificarne l’assenza;

d) versare la  quota  associativa  secondo  l’importo,  le  modalità  di  versamento  e  i  termini annualmente stabiliti dall’Assemblea. 

ART. 6           COSTITUZIONE E COORDINAMENTO SEZIONI 

L’ O.N.V.G.I. – ODV si articola in: 

  1. Sezione Comunale

Le sezioni comunali hanno sede nei comuni della provincia e sono formate dai soci. Si può costituire una Sezione Comunale con un numero di soci non inferiore a sette volontari come  previsto dalla Legge vigente; 

Ogni sezione comunale gode di propria autonomia economica, gestionale, fiscale e patrimoniale. 

La sezione Comunale ha l’obbligo: 

  • della tenuta dell’elenco annuale dei soci;
  • di convocare le riunioni in Assemblea dei propri iscritti;
  • a collaborare con il Coordinamento Direttivo Nazionale;
  • assicurare per le attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa tutti i soci, nonché per la responsabilità civile verso i terzi così come previsto dall’art. 4 della Legge 266/91 e normative vigenti; 

Al fine di avere una conforme organizzazione, le sezioni comunali sono tenute ad adottare il  presente  Statuto  provvedendo  al  deposito,  congiuntamente  all’Atto  Costitutivo  della  sezione,  previsto dalla legge. 

Nel caso siano apportate modifiche allo Statuto Sociale, è fatto obbligo alle sezioni comunali di partecipare all’Assemblea dei Coordinatori convocata per deliberarne l’approvazione, e redigere  apposito verbale di ratifica delle modifiche nelle Assemblee dei soci delle proprie sezioni. Il C.D.N.  provvederà a proprie cure e spese, a depositarne l’atto così come modificato e approvato, ed ad  inviarne una copia registrata a tutte le sezioni a mezzo raccomandata A/R. o brevi manu. 

Le sezioni comunali sono altresì tenute ad adottare il Regolamento Sociale Generale e osservare  ogni disposizione emanata dagli organi sociali superiori. 

  1. Coordinamento Provinciale

L’O.N.V.G.I. – OdV può costituire un Coordinamento Provinciale qualora esistano tre Sezioni  Comunali nell’ambito della stessa Provincia. 

Qualora il numero delle sezioni sia inferiore si può far capo al Coordinamento Provinciale esistente  territorialmente più vicino. 

Il Coordinamento Provinciale persegue, nell’ambito della propria circoscrizione, le finalità del  Coordinamento Nazionale. Al momento della costituzione assume la denominazione “O.N.V.G.I. – OdV – Sezione Provinciale di … ” seguita dalla indicazione del capoluogo della corrispondente  provincia. 

  1. Coordinamento Regionale

L’O.N.V.G.I. – OdV può costituire un Coordinamento Regionale qualora esistano sette Sezioni Comunali nell’ambito della stessa Regione. 

Qualora il numero delle sezioni sia inferiore si può far capo al Coordinamento Regionale esistente territorialmente più vicino o al Coordinamento Nazionale. 

Il  Coordinamento  Regionale  persegue,  nell’ambito  della  propria  circoscrizione,  le  finalità  del Coordinamento Nazionale. Al momento della costituzione assume la denominazione “O.N.V.G.I. –     OdV – Sezione Regionale di … ” seguita dalla indicazione della Regione. 

I  Coordinamenti  Provinciali  e  Regionali  adempiono  agli  stessi  obblighi  dei  Coordinamenti Comunali. 

  1. Coordinamento Nazionale

Il     Coordinamento     Nazionale     è     il     massimo     organo     deliberante     dell’Associazione.  Al Coordinamento spettano i seguenti compiti in sede ordinaria: 

  1. deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’O.N.V.G.I. – OdV e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  2. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale.
  3. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  4. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  5. Il Coordinamento deve, inoltre, essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata un numero di soci pari al 15% degli iscritti. In tal caso il Coordinatore deve provvedere alla convocazione entro15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in  quelle  che  riguardano  la  loro  responsabilità  i  componenti  il  Consiglio  Direttivo Nazionale non hanno diritto di voto. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. 
  1. Sede

Il Consiglio Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale hanno una propria sede o possono  utilizzare la sede di una sezione omologa, che può anche essere la sede legale. 

Nel caso in cui, per motivo di distanza o altro valido motivo, la sezione è impossibilitata ad  utilizzare la sede di altra sezione, potrà dichiarare sede legale nel domicilio del Coordinatore  Nazionale, Regionale, Provinciale o Comunale o di chi ne darà la disponibilità. 

ART. 7           CESSAZIONE DELLA SEZIONE 

L’Assemblea delibera sullo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su  proposta  del  Consiglio  Direttivo  approvata  dall’Assemblea,  sarà  interamente  devoluto,  previo  parere  positivo  dell’Ufficio  Regionale  del  Registro  Unico  nazionale  del  Terzo  settore  e  salva  diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore. 

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L’Associazione  pertanto  è  tenuta  ad  inoltrare  al  predetto  Ufficio  la  richiesta  di  parere  con  raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

ART. 8           ORGANI 

Sezione 1:  Struttura Organizzativa 

  1. Sezione Comunale

Sono organi della Sezione Comunale: 

a) Assemblea Comunale (A.C.);

b) Consiglio Direttivo Comunale (C.D.C.);

c) Coordinatore Comunale (C.C.);

d) l’Organo di controllo, laddove eletto;

e) Revisore Legale dei conti, laddove eletto;

 

  1. Coordinamento Provinciale e/o Consorzi territoriali Sono organi del Coordinamento Provinciale: 

a) Assemblea Provinciale;

b) Coordinamento Provinciale (C.D.P.);

c) Coordinatore Provinciale (C.P);

d) l’Organo di controllo, laddove eletto;

e) Revisore Legale dei conti, laddove eletto;

 

  1. Coordinamento Regionale

Sono organi del Coordinamento Regionale: 

a) Assemblea Regionale (As.R.);

b) Consiglio Direttivo Regionale (C.D.R.);

c) Coordinatore Regionale (C.R.);

d) l’Organo di controllo, laddove eletto;

e) Revisore Legale dei conti, laddove eletto;

 

  1. Coordinamento Nazionale

Sono organi del Coordinamento Nazionale: 

a) Assemblea Nazionale (As.N.);

b) Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.);

c) Coordinatore Nazionale (C.N.);

d) Collegio dei Probiviri Nazionale (C.d.P.N.);

e)  l’Organo di controllo, laddove eletto; 

f) Revisore Legale dei conti, laddove eletto;

 

Tutte  le  cariche  sociali  sono  elettive  e  gratuite,  salvo  il  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. 

  1. Durata in carica degli Organi

I componenti di tutti gli organi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Restano in carica in regime prorogato – con poteri, quindi, limitati all’ordinaria amministrazione – fin quando non saranno eletti i nuovi organi. 

Le nuove elezioni dovranno essere in ogni caso effettuate entro sei mesi dalla scadenza del mandato, prorogabili in caso di circostanze di natura emergenziale. 

Oltre il termine di cui al comma precedente il Coordinamento Nazionale provvederà in merito inviando uno o più Commissari Straordinari per la gestione del rinnovo delle cariche e/o per atti di  ordinaria amministrazione. 

Qualora si tratti degli organi nazionali provvederà in merito l’Assemblea Nazionale. Tutti gli organi eletti a norma del presente Statuto vengono ratificati dalle Assemblee per accettazione. 

  1. Incompatibilità negli Organi

Ogni carica sociale eletta tra i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Dei Probiviri è 
incompatibile in presenza di rapporti di parentela, di affinità o di convivenza fino al primo grado. 

ART. 9           ASSEMBLEA 

Sezione 1:  Assemblea 

  1. L’Assemblea è sovrana ed costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.
  2. Essa è presieduta dal Coordinatore ed è convocata dal Coordinatore stesso, in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un decimo degli aderenti in regola e che godano dei diritti previsti dallo Statuto; in tal caso il Coordinatore  deve  provvedere  alla  convocazione  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione, termine che sarà ridotto a cinque in casi di necessità e urgenza. L’Assemblea, è convocata mediante invio di lettera raccomandata A/R., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione. 
  3. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
  4. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. 
  5. Ogni socio non può avere più di una delega.
  6. In seconda  convocazione  è  regolarmente  costituita  qualunque  sia  il  numero  degli  aderenti presenti, in proprio o per delega. 
  7. Le deleghe non sono valide per il rinnovo degli organi sociali, nel pieno rispetto delle norme Costituzionali e delle leggi in materia.
  8. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per le delibere di scioglimento delle singole sezioni, dove è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti dell’Assemblea (vedi art. 7 del presente Statuto). 
  9. L’Assemblea può  essere  convocata  in  una  sede  fisica  o  mediante  mezzi  tecnologici (videoconferenze e simili); 

L’Assemblea ha i seguenti compiti: 

a) Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo nel numero previsto dall’art. 10;

b) Eleggere e revocare uno fino ad un massimo di tre componenti dell’ Organo di Controllo, ove richiesto; 

c) eleggere e revocare un Revisore legale dei Conti, se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 Lgs 117/2017;

d) approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

e) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

f) delibera sulle  responsabilità  dei  componenti  gli  organi  sociali  e  promuove  azione  di responsabilità nei loro confronti;

g) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti alla Sezione 2, commi 2,3 e 4;

h) delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;

i) decidere lo scioglimento della sezione (vedi art. 7 del presente Statuto).

Sezione 2:  Assemblea Provinciale

L’Assemblea Provinciale è formata dai Coordinatori Comunali esistenti nella Provincia.

Essa  approva  il  bilancio  Provinciale,  elegge  il  Coordinatore  Provinciale,  il  Vice  Coordinatore  Provinciale, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale, dell’Organo di Controllo Provinciale e il  Revisori Legale dei Conti Provinciale.

I Componenti degli organi provinciali possono essere scelti fra tutti i soci dell’Associazione e  possono anche non essere componenti dell’Assemblea Provinciale.

Sezione 3:  Assemblea Regionale

L’Assemblea Regionale è formata dai Coordinatori Comunali esistenti nella Regione.

Essa  approva  il  bilancio  regionale,  elegge  il  Coordinatore  Regionale,  il  Vice  Coordinatore  Regionale, i membri del Consiglio Direttivo Regionale, dell’Organo di Controllo Regionale e il  Revisori Legale dei Conti Regionale.

I  Componenti  degli  organi  regionali  possono  essere  scelti  fra  tutti  i  soci  dell’Associazione  e  possono anche non essere componenti dell’Assemblea Regionale.

Sezione 4:  Assemblea Nazionale

L’Assemblea  Nazionale  è  composta  da  tutti  i  Coordinatori  Comunali,  esistenti  nel  territorio  nazionale,  dai  Consiglieri  Nazionali,  dal  Coordinatore  Nazionale  e  dal  Vice-Coordinatore  Nazionale.

Essa elegge:

a) i cinque membri del Consiglio Direttivo;

b) i tre componenti del Collegio dei Probiviri;

c) gli eventuali tre componenti dell’Organo di controllo;
d)  l’eventuale Revisore Legale dei Conti;

Essa delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei propri componenti sulle modifiche  allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, a maggioranza semplice dei presenti per le altre  questioni.

I  Componenti  degli  organi  nazionali  possono  essere  scelti  fra  tutti  i  soci  dell’Associazione  e  possono anche non essere componenti dell’Assemblea Nazionale.

ART. 10         CONSIGLIO DIRETTIVO

 Sezione 1:  Consiglio Direttivo Comunale, Provinciale e Regionale 
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci della sezione.

Possono prendere parte alle elezioni i soci fondatori, ordinari e benemeriti che siano in regola con le  quote sociali e godano dei diritti previsti dal presente Statuto, dal Regolamento Sociale nonché dei  diritti civili e politici ed abbiano un’anzianità sociale di almeno tre mesi.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo i soci con almeno un anno di anzianità sociale, siano in  regola con le quote sociali e godano dei diritti previsti dal presente Statuto, del Regolamento  Sociale nonché dei diritti civili e politici.

Esso è composto da cinque membri qualora non si superi il numero di 25 soci. Dal numero di 26 soci i membri del consiglio direttivo è composta da 7 membri.

Il Consiglio Direttivo:

  1. Fa esecuzione alle delibere legittime dell’Assemblea dei Soci;
  2. Nomina nel proprio seno a maggioranza dei voti il Coordinatore;
  3. Predispone, entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio i bilanci consuntivi, presentandoli all’Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione;
  4. Provvede, tre mesi prima dell’inizio di ogni esercizio, alla stesure dei bilanci preventivi del successivo esercizio.  Detti bilanci dovranno essere presentati all’Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione;
  5. Propone la nomina dei soci benemeriti e onorari;
  6. Provvede in  merito  alla  gestione  ordinaria  e  straordinaria,  salvo  quanto  di  competenza dell’Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Coordinatore lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno la metà più uno dei suoi membri e comunque almeno una volta  l’anno  per  deliberare  in  ordine  al  bilancio  consuntivo  e  preventivo  e  alla  presentazione  all’Assemblea per la definitiva approvazione. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere  convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti esperti ed impiegati determinandone la retribuzione  secondo CCNL, nei limiti previsti dalla normativa regionale e nazionale in merito.

Nel caso in cui per dimissioni o altra causa venisse a mancare un componente del Consiglio  Direttivo esso verrà sostituito dal primo dei non eletti fino ad un massimo di tre; superate le tre  sostituzioni si provvederà all’integrale rinnovo dell’organo.

Sezione 2:  Consiglio Direttivo Nazionale

Il C.D.N. in ambito Nazionale, svolge lo stesso ruolo del C.D.R. e del C.D.C.. Esso è composto da cinque membri.

Il C.D.N. può deliberare in occasioni specifiche la costituzione di commissioni ispettive e nomina di  commissari, stabilendone al contempo poteri e funzioni.

Sono demandati al Consiglio Direttivo Nazionale i compiti di controllo sui Coordinamenti di livello  inferiore avendo anche il potere di inviare ispezioni presso ciascuna sede Comunale, Provinciale e  Regionale e, ove il caso lo richieda, nominare uno o più Commissari Straordinari per la gestione  temporanea delle sezioni comunali e dei Coordinamenti Provinciali e Regionali che si rendessero  inadempienti dei compiti statutariamente assegnati a ciascun organismo.

Con  l’atto  di  nomina  vengono  altresì  stabiliti,  nel  rispetto  delle  norme  di  legge,  i  poteri  del  Commissario e/o dei Commissari.

È compito del C.D.N. predisporre, approvare e modificare il Regolamento Sociale Generale che  disciplini nel dettaglio e nel rispetto del presente Statuto Sociale, gli aspetti della vita sociale e  organizzativa dell’O.N.V.G.I. – OdV.

Tutte le sezioni comunali saranno tenute al rispetto delle norme stabilite nel Regolamento Sociale  Generale. 

Il C.D.N. svolge anche la funzione di Coordinamento Nazionale per la gestione delle attività  ordinarie e straordinarie, nonché di rappresentanza dell’Associazione nei rapporti con Istituzioni,  Enti, Uffici con competenza territoriale nazionale e internazionale. 

ART. 11         COORDINATORE 

Sezione 1:      Coordinatore Comunale 

  1. Il Coordinatore Comunale, che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio, è eletto dal C.D.C. a maggioranza dei voti. 
  2. Il Coordinatore nell’ambito territoriale di competenza, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
  3. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  4. In caso  di  necessità  e  di  urgenza,  assume  i  provvedimenti  di  competenza  del  Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva ove si provvederà in merito.
  5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Coordinatore   o   dal   componente   del   Consiglio   Direttivo   più   anziano   di   appartenenza all’Associazione.
  6. Il Coordinatore nomina di sua fiducia, un Vice Coordinatore, un Segretario e un Tesoriere in seno al C.D. e propone, altresì, all’approvazione del C.D.C. la nomina dei responsabili dei dipartimenti logistico – operativi della Sezione Comunale.
  7. Il Coordinatore  e  in  sua  assenza  il  Vice-Coordinatore  cura  l’esecuzione  dei  deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  8. Il Coordinatore  ha  l’obbligo  della  tempestiva  comunicazione  al  C.D.N.  delle  variazioni intervenute all’interno della sezione in ordine alle cariche statutarie, agli incarichi, alle nomine dei responsabili dei dipartimenti comunali.
  9. Il Coordinatore  dovrà  relazionare  annualmente  al  C.D.N.  sulle  attività  che  hanno  vista impegnata la Sezione Comunale, Provinciale o Regionale e sui progetti presentati.
  10. Il Coordinatore dovrà trasmettere al C.D.N. copia del proprio bilancio consuntivo e preventivo entro il termine di quindici giorni dalla data di approvazione assembleare.
  11. Il Coordinatore dovrà ottemperare al decreto ministeriale n. 81/2008 e successive integrazioni.

Sezione 2: Coordinatore Provinciale

Il  Coordinatore  Provinciale  e  in  sua  assenza  il  Vice–Coordinatore  Provinciale  rappresenta  l’Organizzazione   a   livello   provinciale   presso   tutti   gli   Enti   e   gli   Organi   della   Pubblica  Amministrazione.

Esso è eletto a maggioranza dai Coordinatori Comunali afferenti alla Provincia. Inoltre rimane a  disposizione  dei  Coordinatori  Comunali  per  l’eventuale  attività  di  volontariato  intercomunale,  avendo il compito di coordinamento di più sezioni comunali.

Sezione 3:      Coordinatore Regionale

Il  Coordinatore  Regionale  ha  le  stesse  funzioni  del  Coordinatore  Provinciale  con  riferimento  all’ambito Regionale.

Inoltre rimane a disposizione dei Coordinatori Provinciali per l’eventuale attività di volontariato  interprovinciale, avendo il compito di dirigere più Coordinamenti Provinciali e Comunali.

Sezione 4:      Coordinatore Nazionale

Il   Coordinatore   Nazionale   rappresenta   legalmente   l’Associazione   a   livello   nazionale   ed  internazionale.

Convoca e presiede l’Assemblea Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale.

Cura l’esecuzione delle delibere del C.D.N.; vigila anche attraverso gli organi statutari o da lui  specificatamente  indicati,  sulla  corretta  applicazione  dello  Statuto  e  sulla  regolare  attività  di  volontariato.

Esso è eletto dal C.D.N., e nomina all’interno dello stesso, un Segretario e un Tesoriere di sua  fiducia. Non è responsabile personalmente e civilmente di comportamenti e atti posti in essere dagli  organi regionali, provinciali e comunali compiuti senza il suo assenso e/ senza l’assenso del C.D.N.

ART. 12         SEGRETARIO

Il Segretario, nominato dal Coordinatore di ciascun organo sociale tra i componenti dello stesso organo, coadiuva il Coordinatore e svolge i seguenti compiti:

  1. Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;
  2. Provvede al disbrigo della corrispondenza;
  3. È responsabile, nell’ambito dell’organo di cui fa parte, della redazione e della conservazione
    dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio Direttivo.

ART. 13         TESORIERE 

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. 

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare  assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli  dagli  organi  statutari.  Può  avere  firma  libera  e  disgiunta  dal  Coordinatore  del  Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. 

ART. 14         COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha tre componenti, che nella prima loro riunione eleggono il Presidente. Il Collegio delibera: sui ricorsi delle associate contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio Nazionale e sui ricorsi contro i provvedimenti pronunciati dai Coordinamenti nei confronti di singoli soci. Il suo giudizio è inappellabile. 

ART. 15         ORGANO DI CONTROLLO 

Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017  l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. 

Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397,  comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di  corretta amministrazione. 

I   componenti   dell’Organo   di   controllo   possono   in   qualsiasi   momento   procedere,   anche  individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori  notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

ART. 16         REVISORE LEGALE DEI CONTI 

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art.  31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. 

Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o  collegiale dell’organo e il numero dei componenti. 

In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno  in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi  pubblici da gestire. 

ART. 17         PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Il Consiglio Direttivo, ciascuno nell’ambito di competenza, può applicare le seguenti sanzioni disciplinari: 

  1. Richiamo;
  2. Censura semplice;
  3. Censura grave;
  4. Sospensione con un massimo di trenta giorni;
  5. Sospensione fino ad un anno; 
  6. Radiazione;
  7. Espulsione.

Le sanzioni da applicare nei casi concreti saranno stabilite, ciascuna nel loro ambito di competenza,  dal Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite nel Regolamento Sociale Generale.

Avverso i provvedimenti adottati dall’Assemblea è ammesso appello al C.d.P.N. entro e non oltre  trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; avverso i provvedimenti dell’Assemblea è  ammesso ricorso per ragioni di legittimità, violazione o falsa applicazione delle norme dello Statuto  Sociale, del Regolamento Sociale Generale al C.d.P.N.  .

Il  C.d.P.N.,  rilevata  la  violazione  delle  norme,  cesserà  il  provvedimento  rinviando  gli  atti  all’Assemblea  che  ha  emanato  il  provvedimento  cessato  affinché  deliberi  in  ossequio  alle  indicazioni emanate dallo stesso C.d.P.N..

Nel caso il nuovo provvedimento sia impugnato e giunga nuovamente al vaglio del C.d.P.N., questo  deciderà anche nel merito.

Il provvedimento di espulsione è adottato dal C.d.P.N. ed è insindacabile.

Le specifiche norme di giudizio sono stabilite dal Regolamento Sociale Generale.

È sempre ammesso il ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria in caso di violazione di diritti e/o  interessi legittimi.

Nessuno degli appartenenti agli organi sociali può essere deferito a giudizio per i voti dati o le  opinioni espresse nell’esercizio delle proprie funzioni senza autorizzazione dell’organo di cui fa  parte.

ART. 18         LIBRI SOCIALI

L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati

b) libro dei soci volontari;

c) libro delle deliberazioni delle assemblee;

d) libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Tutte le riunioni degli organi statutari dovranno essere verbalizzate negli appositi registri. È  prevista  la  possibilità  di  una  tenuta  informatica  dei  medesimi  laddove  se  ne  garantisca  l’immodificabilità.

I verbali possono anche essere scritti in stampa e rilegati in modo da impedire la sostituzione delle  singole pagine.

ART. 19         QUORUM NECESSARI PER L’ELEZIONE DELLE CARICHE STATUTARIE

Tutte  le  cariche  statutarie  sono  elette  a  maggioranza  dei  presenti,  con  diritto  di  voto,  nelle  Assemblee, ad eccezione di esperti esterni di fiducia scelti dai vari Consigli Direttivi.

ART. 20         DOTAZIONE PATRIMONIALE 

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione in qualità di ricevente, acquirente e beneficiante;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c)  da eventuali, donazioni, lasciti o successioni

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dai contributi degli aderenti;

b) da contributi  privati,  da  contributi  dello  Stato,  di  Enti,  di  Organismi  internazionali  e
Istituzioni  Pubbliche  finalizzati  esclusivamente  al  sostegno  di  documentate  attività  o 
progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) rimborsi derivanti da convenzioni;

e) rendite patrimoniali;

f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da attività commerciali produttive e marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.

  1. Tutti i beni vengono gestiti dalle sezioni cui sono pervenuti.

a) Ogni sezione gode di autonomia patrimoniale, economica e gestionale;

b) L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno;

c) È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve  o  capitali  durante  la  vita  dell’associazione,  salvo  che  la  destinazione  o  la distribuzione non siano imposte dalla legge.

  1. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.

ART. 21         BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione delle entrate e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART. 22         PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.

ART. 23         QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale e si compone di due parti:

  1. Quota di pertinenza della struttura Nazionale dell’Organizzazione;
    2.  Quota di pertinenza della Sezione Comunale;

a) La quota relativa alla nuova iscrizione va versata al momento dell’iscrizione stessa;
Limitatamente ai rinnovi:

b) Il socio è tenuto al versamento della quota associativa di pertinenza del Nazionale e relativa al successivo anno solare mediante bollettino postale, bancario o mediante pagamento alla  propria sezione, in unica soluzione entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno. La Sezione Comunale provvederà al versamento delle quote.

c) La quota di pertinenza di ogni singola Sezione Comunale potrà essere versata in quote mensili, semestrali o in un’unica soluzione per l’intera annualità, così come stabilito con delibera di ogni singolo C.d.C.

d) La quota associativa non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

ART. 24         CONTO CORRENTE

I Consigli Direttivi Nazionale, Regionale, e Comunale o i rispettivi Coordinatori, devono immediatamente attivare, al momento della loro costituzione, un c/c Postale o Bancario che avrà la  seguente dicitura “Organizzazione Nazionale di Volontariato Giubbe d’Italia – OdV Coordinamento  Nazionale o Sezione Regionale o Comunale di “___________________________”.

ART. 25         CODICE FISCALE

I Coordinatori Nazionali, Regionali o Comunali, dovranno immediatamente chiedere l’attribuzione del codice fiscale e comunicarne tempestivamente le eventuali variazioni all’Agenzia delle Entrate competente.

ART. 26         ENTRATE

Tutte le prestazioni effettuate dall’Associazione e dai loro iscritti sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettuate ed opportunamente documentate.

Tutte le entrate economiche e finanziarie derivanti da lasciti, donazioni e qualsiasi altra offerta  volontaria,  dovranno  essere  versati  nei  rispettivi  c/c  Postali  o  Bancari  Nazionali,  Regionali  e  Comunali.

Tali entrate non possono avere destinazione diversa da quella per cui sono stati assegnati o concessi.

ART. 27         CONVENZIONI

  1. L’Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, i Consorzi di Comuni, gli enti locali e gli altri enti pubblici, previa iscrizione negli appositi registri da almeno sei mesi che ne dimostrino attitudine e capacità operativa.
  1. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di  controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
  2. La copertura assicurativa di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a, è elemento essenziale della convenzione e gli altri oneri aggiuntivi e/o alternativi sono a carico dell’ente con il quale viene  stipulata la convenzione medesima.

ART. 28         DISPOSIZIONI FINALI

Il Consiglio Direttivo Nazionale, Regionale, Comunale, e il Coordinamento Provinciale d’intesa  con il Consiglio Direttivo Nazionale, può stipulare protocolli di collaborazione con altri Enti ed Organizzazioni riconosciute con le stesse finalità statutarie, pena nullità del protocollo d’intesa.

Per quanto non specificato nel presente statuto si rimanda al regolamento di attuazione che sarà  parte integrante del presente, alle norme di settore in vigore e del Codice Civile.

ART. 29         NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in  materia,  con  particolare  riferimento  al  Codice  civile,  al  D.Lgs  117/2017  e  alle  loro  eventuali variazioni.

 

Regolamento sociale

Regolamento Sociale Generale formato pdf

Regolamento Sociale Generale

Organizzazione Nazionale Volontariato

“Giubbe d’Italia -OdV”

Titolo I°
Emblemi sociali

Art. 1
BANDIERA SOCIALE

La bandiera sociale della Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d’Italia reca uno scudo con fondo arancione raffigurante un’aquila con in petto le iniziali “G I” sovrastate dal tricolore.
Sopra l’aquila la scritta “VOLONTARIATO” e sotto “GIUBBE D’ITALIA”.
Questo rappresenta lo stemma dell’Organizzazione.
L’asta della bandiera è di metallo.
La bandiera sarà esposta all’esterno delle sezioni siano esse comunali, provinciali, regionali o nazionale:

  • Tutte le domeniche;
  • Il __________ data della fondazione dell’Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d’Italia;
  • Tutte le festività nazionali, in tali occasioni è affiancata dalla bandiera nazionale e dalla bandiera dell’Europa Unita;
  • Nei giorni d’Assemblea;
  • In tutte le manifestazioni che il Consiglio Direttivo, di volta in volta, riterrà opportuna;
  • A mezz’asta e adornata di nastro nero delle dimensioni di 4 cm in occasione di lutti sociali, cittadini e nazionali.
    La bandiera sociale sarà esposta in permanenza nella sala del Consiglio Direttivo a simboleggiare l’esistenza dell’Organizzazione.

Art. 2
SIGILLO SOCIALE


Il sigillo sociale a tampone, è a forma rotonda; tutto intorno reca la scritta “Volontariato Giubbe d’Italia” e al centro lo stemma dell’Organizzazione.
Il sigillo è custodito dal Segretario nella sala della Presidenza.


Art. 3
DISTINTIVO SOCIALE


Il distintivo sociale è a forma circolare, delle dimensioni di cm 8 di diametro, in campo bianco con bordatura di 3mm in arancio, con la dicitura in blu “Volontariato Giubbe d’Italia” e, al centro, lo stemma dell’Organizzazione.


Titolo II°
Organizzazione sociale
Capo I°
Soci e divisa


Art. 4
SOCI

  • I soci dell’Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d’Italia si dividono nelle seguenti categorie:
    Fondatori: sono coloro che hanno preso parte alla costituzione dell’Organizzazione e della singola sezione.
  • Ordinari: sono coloro che abbiano compiuto il 18° anno d’età e che si assumono l’obbligo di prestare tutti i servizi di soccorso e d’assistenza.
  • Benemeriti: sono portati all’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, i soci che per atti di coraggio in particolari servizi di pronto soccorso ed in occasioni di pubbliche calamità, abbiano fatto rifulgere il nome dell’Istituzione.
    Il Consiglio Direttivo Comunale potrà pure proporre all’Assemblea di conferire il titolo di socio benemerito a che si sia reso meritevole di tale onorifica distinzione per l’azione svolta nel campo amministrativo o sociale o per benefiche prestazioni svolte a favore dell’Organizzazione.
  • Onorari: sono nominati soci onorari coloro (persone o enti) che con opere d’elargizione, hanno contribuito allo sviluppo e al potenziamento dell’Organizzazione. Sono nominati secondo quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto. Essi non sono tenuti al pagamento d’alcuna quota sociale e non hanno diritto a prendere parte alle Assemblee né a votare e ad essere eletti nelle cariche sociali.
    L’onorificenza va consegnata in una data stabilita dal Consiglio Direttivo Comunale di concerto con l’Assemblea dei soci.
  • Junior: i giovani che, non compiuto il 18° anno d’età, possono far parte dell’Organizzazione. Essi possono prestare servizio se maggiori d’anni 16, non più di uno per squadra e sotto la responsabilità del caposquadra.
    I soci junior non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono partecipare alle elezioni per le cariche sociali.
    È ammesso il passaggio di categoria da socio fondatore, effettivo o sanitario a socio contribuente, purché sia presentata regolare istanza e questa sia approvata dal Coniglio Direttivo.
  • Lavoratori: L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.


Art. 5
DOMANDA D’AMMISSIONE


Per far parte dell’Organizzazione è necessario presentare domanda scritta su apposito modulo fornito dalla Segreteria, compilato in tutte le sue parti. In calce alla domanda dovrà essere apposta la firma per esteso e leggibile del richiedente.
1. Dovranno essere prodotti tutti i certificati richiesti dal Consiglio Direttivo;
2. Unitamente alla domanda dovrà essere versata la quota sociale;
3. Per i soci junior, la domanda dovrà recare l’autorizzazione di uno dei genitori o di chi ne fa le veci;
4. Saranno prese in considerazione dal Consiglio Direttivo Comunale eventuali opposizioni a nuove ammissioni, purché firmate da soci che non siano junior o onorari. Le opposizioni dovranno essere fondate su ragioni di moralità, onestà e decoro. Comunque, l’ammissione a socio è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale ha diritto di veto;
5. Gli ammessi saranno munirsi, del distintivo sociale e della tessera nonché di copia dello Statuto e del Regolamento Sociale Generale. Così pure sarà fissato, di volta in volta, l’importo della quota d’ammissione di competenza della sezione comunale e il contributo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
La Segreteria disporrà che una distinta con gli importi dei contributi da pagare, sia esposta permanentemente all’albo sociale;


Art. 6
DECADENZA DALLA QUALITÀ’ DI SOCIO


Quei soci che alla data del 1 febbraio dell’anno in corso non avranno ottemperato al pagamento della quota annuale, saranno dichiarati decaduti. Nella seduta di febbraio il Consiglio Direttivo dichiarerà decaduti quei soci che non hanno ancora versato la quota annuale.
Il Consiglio Direttivo non accetta reclami, non dà corso a domande a quei soci che non siano in regola con i pagamenti delle quote sociali.
I soci come sopra dichiarati decaduti potranno essere riammessi previa domanda motivata entro la fine di febbraio, indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibera in proposito, caso per caso, anche le modalità di riammissione.


Art. 7
DIVISA SOCIALE


In tutti i servizi e a manifestazioni varie, è obbligatorio indossare la divisa sociale. Qualora partecipino a servizi di rappresentanza i componenti del Consiglio Direttivo sono esentati da tale obbligo e dovranno indossare la divisa di rappresentanza.
L’Organizzazione è esonerata da qualsiasi responsabilità qualora i soci arbitrariamente prestino servizio senza la divisa loro assegnata in dotazione.
Sulla divisa sono d’ordirne le seguenti distinzioni:

  • Il tesserino identificativo;
  • Per il Coordinatore: la scritta “Coordinatore”;
  • Per il Vice Coordinatore: la scritta “Vice Coordinatore”;
  • Per i medici: la scritta “Medico”;
  • Per gli infermieri: la scritta “Infermiere”;
    Il corpo soci volontari avrà una divisa che sarà indicata dal Consiglio Direttivo Nazionale.


Titolo III°
Organi Sociali
Capo I°
Assemblea


Art. 8
ASSEMBLEA


L’Assemblea Generale dei soci ha luogo ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto Sociale.
L’ordine del giorno, la data e ora di convocazione verranno esposti nell’albo sociale almeno 10 giorni prima della data fissata. Nell’ordine del giorno deve sempre essere inserita la voce “varie ed eventuali”.
L’avvenuta convocazione dell’Assemblea sarà comunicata ai soci, osservando il termine suddetto, mediante il mezzo più diretto che dia certezza dell’avvenuto recapito al destinatario.
Per la partecipazione alle assemblee, si applicano le norme statutarie (art. 9).


Art. 9
ASSEMBLEA STRAORDINARIA


Le assemblee straordinarie dei soci sono decise da Consiglio Direttivo Comunale o su richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci in regola con la quota sociale, i quali dovranno presentare al C.D.C, l’ordine del giorno da discutere.


Art. 10
ASSEMBLEA REGIONALE E NAZIONALE


Le norme di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento Sociale Generale si applicano alle Assemblee Comunali, composte da tutti i soci della Sezione Comunale in regola con le quote sociali che abbiano diritto, secondo le regole stabilite dallo Statuto Sociale, di prendervi parte, alle Assemblee Regionali, composte dai Coordinatori delle Sezioni Comunali presenti nella Regione di riferimento, e alle Assemblee Nazionali, composte dai da tutti i Coordinatori Comunali (in assenza dei Coordinatori Regionali), esistenti nel territorio nazionale, dai Consiglieri Nazionali, dal Coordinatore Nazionale e dal Vice-Coordinatore Nazionale.


Capo II°
Norme elettorali


Art. 11
ELEZIONE


A chiarimento dell’articolo 9 dello Statuto Sociale, si precisa che l’Assemblea dei soci nomina una commissione elettorale composta da n. 4 soci con almeno un anno d’anzianità sociale.
I suddetti membri non potranno far parte della lista elettorale e diventano automaticamente scrutatori. I Componenti, entro due giorni dalla loro nomina, eleggono il Presidente ed il Vice Presidente. In difetto, le funzioni di Presidente e Vice Presidente sono assunte dai componenti nominati, secondo l’ordine di anzianità sociale effettiva.
Le elezioni degli organi si svolgeranno su indicazioni del Consiglio Direttivo uscente e preferibilmente la domenica.


Art. 12
COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE


La Commissione Elettorale redige il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio, proclamando gli eletti.
Avverso le operazioni di voto e di scrutinio, nel termine perentorio di quindici giorni dalla proclamazione, i candidati possono presentare opposizioni alla Commissione.
Il giudizio della Commissione elettorale sulle opposizioni è insindacabile.
Con la proclamazione degli eletti o con la decisione delle eventuali opposizioni, la commissione elettorale si scioglie.


Capo III°
Cariche sociali
Paragrafo I°
Cariche sociali in generale


Art. 13
CARICHE SOCIALI


Nessuna carica può essere assegnata a soci che abbiano un’anzianità inferiore a quella prevista dallo Statuto.
I 4/5 dei soci che godono dei diritti sociali possono, con richiesta motivata, chiedere lo scioglimento di tutti o solo di alcuni organi sociali chiedendo contestualmente la fissazione dell’Assemblea dei Soci per espletare l’iter per l’elezione degli organi decaduti. Su tale richiesta decide il Consiglio Direttivo. La decisione è sindacabile dinanzi l’Assemblea dei soci.


Paragrafo II°
Il Consiglio
Direttivo Sezione I°
Consiglio Direttivo Comunale


Art. 14
IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE


Il Consiglio Direttivo Comunale è eletto secondo l’articolo 10 dello Statuto Sociale. Esso dura in carica tre anni. I membri possono essere rieletti. Nella seduta d’insediamento il Consiglio elegge fra i suoi membri il Coordinatore Comunale; le altre cariche sono assegnate dal Coordinatore.
Possono essere eletti Consiglieri tutti coloro che abbiano un’anzianità sociale di almeno un anno ad esclusione dei soci junior ed onorari. In caso di dimissione, il Consigliere è surrogato con il primo dei non eletti.
La sostituzione dei Consiglieri dimissionari, originariamente eletti, è consentita fino ad un massimo di 3 componenti anche in diversi periodi, oltre i quali si procederà a nuove elezioni.


Art. 15
IL COORDINATORE COMUNALE


Il Coordinatore, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo Comunale e dell’Assemblea Comunale, ha la rappresentanza legale della sezione comunale come stabilito dall’art. 11 – Sezione 1 dello Statuto Sociale.
Egli:
1. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Comunale;
2. Stabilisce l’ordine del giorno delle sedute, previo accordo con i Consiglieri;
3. Firma i mandati di pagamento e gli ordini d’esazione;
4. Collabora con le autorità comunali per la soluzione dei problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione civile locale e della pubblica assistenza;
5. Promuove l’autorizzazione, come previsto dalle vigenti disposizioni, per gli acquisti, le donazioni ed i lasciti di qualsiasi natura che importino l’aumento di patrimonio per la sezione comunale;
6. Propone agli organismi superiori lo scioglimento del Consiglio Direttivo Comunale, provvedendo per la relativa gestione commissariale, quando accerta l’esistenza di gravi mancanze alle norme Statutarie nonché a quelle del Regolamento Sociale Generale o alle direttive emanate dal Consiglio Direttivo Comunale.
7. È autorizzato, nei casi di provata urgenza e d’accordo con l’Ufficio di Presidenza (Vice Presidente e Segretario) a prendere qualsiasi decisione, con l’obbligo però di informare il Consiglio Direttivo Comunale per sottoporre a convalida le eventuali decisioni prese, entro quindici giorni. Il Consiglio Direttivo Comunale decide in merito qualora non approvi le decisioni prese dal Presidente.
8. Svolge altresì i compiti dell’Addetto Pubbliche Relazioni nei Consigli Direttivi Comunali formati da cinque componenti.


Art. 16
IL VICE COORDINATORE COMUNALE


Il Vice Coordinatore, che è un consigliere, sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento, e quando ne sia dallo stesso delegato.


Art. 17
SEGRETARIO


Il Segretario deve provvedere alla tenuta:
1. Del libro verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci;
2. Del registro “Protocollo” per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza;
3. Degli atti inerenti la gestione amministrativa ed economica dall’Organizzazione;
4. Del libro matricola dei soci;
5. Dello schedario.
Deve essere scelta fra i componenti del Consiglio Direttivo Comunale.


Art. 18
TESORIERE


Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo Comunale tra uno dei suoi membri.
Il Tesoriere è responsabile delle somme di pertinenza della sezione comunale da lui riscosse e a lui affidate e ne risponde legalmente. È tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Consiglio Direttivo Comunale, Regionale e Nazionale; del Coordinatore Comunale, Regionale e Nazionale. Provvede alla tenuta del libro Mastro e degli altri documenti contabili inerenti l’amministrazione sociale.
Le somme saranno versate presso degli istituti di credito, indicati dal Consiglio Direttivo Comunale. Il conto gestito del Tesoriere avrà a due firme depositate (Coordinatore, e Tesoriere o delegato). Per i prelievi, gli assegni dovranno portare la firma del Coordinatore o in alternativa quella del Tesoriere o delegato.
Il Tesoriere, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Comunale riterrà opportuno, durante la seduta presenterà al Consiglio Direttivo Comunale il libro cassa e i libretti di deposito bancario.


Art. 19
ECONOMO


L’Economo tiene l’inventario di tutto il materiale sociale e ne sorveglia la manutenzione; controlla le spese e le fatture e provvede alle piccole spese, portandole all’approvazione del Consiglio Direttivo Comunale .
L’Economo dovrà provvedere alla compilazione della lista dei fornitori di fiducia di materiale occorrente e prima d’ogni spesa interpellare più persone o ditte e scegliere i più convenienti economicamente, tenendo presente in particolare modo, ubicazione e serietà della ditta o persona fornitrice.
La carica prevista dal presente articolo può essere ricoperta da un socio scelto di fiducia dal Consiglio Direttivo Comunale o dal Tesoriere.


Art. 20
RESPONSABILE DEI MEZZI


Il responsabile dei mezzi deve essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo Comunale.
Il responsabile ai mezzi ed al materiale in uso al servizio, sorveglia che i mezzi siano sempre in perfetta efficienza, ne controlla eventuali riparazioni da effettuare, segnalate dai soci, e, se riconosciute urgenti, provvederà in merito informando nello stesso tempo il C.D.C. nel modo più diretto. Lo stesso potrà avvalersi della collaborazione di un relatore tecnico, scelto tra i soci, per la migliore tenuta dei mezzi meccanici e provvederà ad accertare l’idoneità degli autisti volontari.
Il Responsabile ai mezzi, che deve essere un consigliere, fa parte di diritto delle commissioni tecniche.


Art. 21
RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Il Responsabile dei Servizi deve essere preferibilmente un Consigliere del C.D.C.
Egli ha la responsabilità del funzionamento dei servizi di protezione civile, pronto soccorso, d’assistenza; sorveglia il mantenimento della disciplina e del contegno dei soci, forma le squadre per determinati servizi.


Art. 22
RIELEZIONE DELLE CARICHE ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


Su richiesta di ¾ dei Consiglieri si procederà ad una rielezione delle cariche previste dagli articoli 11-18 del presente Regolamento Sociale Generale.


Art. 23
SEZIONE DISTACCATA COMUNALE


Il Consiglio Direttivo Comunale laddove ne ravvisi la necessità e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, può istituire all’interno dello stesso comune o aria metropolitana sezioni distaccate.
Per ogni sezione distaccata il Consiglio Direttivo Comunale nomina un consigliere delegato.
Le sezioni dipendono amministrativamente dal Consiglio Direttivo Comunale cui è demandata la podestà della loro costituzione o eliminazione e, pertanto, non possono avere patrimonio proprio.
Le sezioni distaccate, che costituiscono parte integrante ed indivisibile dell’Istituzione, sono soggette allo Statuto e al presente Regolamento Sociale Generale.
Poiché non possono avere patrimonio proprio, tutti i materiali occorrenti al loro funzionamento (automezzi, mobili, effetti, biancheria, ecc.) sono loro assegnati in temporanea dotazione e sempre revocabili, dal Consiglio Direttivo Comunale.
Le sezioni sono rette da un consigliere caposezione, coadiuvato da un vice capo sezione e da collaboratori dallo steso scelti che entrano in carica dopo la ratifica del Consiglio Direttivo Comunale.
Gli scopi della sezione distaccata sono quelli propri dell’ente, ma limitati territorialmente, per i normali servizi dell’Organizzazione, alle zone di rispettiva competenza salvo l’intervento, in caso di necessità, ovunque fosse richiesta, o si rendesse necessaria la loro opera.
Il Consiglio Direttivo, ove ne ravvisi l’opportunità, potrà istituire anche sezioni culturali, sportive, ecc.


Sezione II°
Consiglio Direttivo Regionale


Art. 24
Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo Regionale


Il Consiglio Direttivo Regionale, eletto dall’Assemblea Regionale secondo le norme del Titolo III°, Capo II del presente Regolamento Sociale Generale, svolge le stesse funzioni del Consiglio Direttivo Comunale in ambito regionale.
Al Consiglio Direttivo Regionale sono altresì demandati i compiti di sorveglianza e controllo delle Sezioni Comunali esistenti nella Regione, informando, in caso di violazioni di regole dello Statuto e del Regolamento Sociale Generale o in caso di inadempienze di varia natura, il Consiglio Direttivo Nazionale suggerendo i provvedimenti opportuni.
Il Consiglio Direttivo Regionale nomina tra i suoi componenti il Vice Coordinatore Regionale.
In caso di necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo Regionale potrà prendere i provvedimenti del Consiglio Direttivo Nazionale, salvo riferirne immediatamente col mezzo più diretto e opportuno, al Consiglio Direttivo Nazionale medesimo.


Art. 25
Coordinatore Regionale


Il Coordinatore e il Vice Coordinatore che hanno le stesse funzioni ed i medesimi compiti dei corrispondenti organi comunali.
Il Coordinatore Regionale scegliere tra i componenti del Consiglio Regionale un Segretario.


Sezione III°
Consiglio Direttivo Nazionale


Art. 26
Consiglio Direttivo Nazionale


L’Assemblea Nazionale elegge il Consiglio Direttivo Nazionale secondo le norme contenute nel Titolo III°, Capo II° del Regolamento Sociale Generale.
Spettano al Consiglio Direttivo Nazionale in ambito nazionale e internazionale i medesimi compiti del Consiglio Direttivo Comunale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale inoltre provvederà a predisporre le modifiche dello Statuto Sociale da portare in Assemblea Nazionale per l’approvazione.
Nel Consiglio Direttivo Nazionale il Coordinatore viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso. Le altre cariche vengono assegnate dal Coordinatore. 
Le modifiche del Regolamento Sociale Generale dell’Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d’Italia sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale.


Art. 27
Coordinatore Nazionale


È eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Coordinatore Nazionale scegliere tra i componenti del Consiglio Nazionale un Segretario e il Tesoriere.


Art. 28
Collegio dei probiviri


L’Assemblea Nazionale provvede all’elezione del Collegio dei Probiviri formata da tre componenti di diverse sezioni e non facenti parte del Consiglio Direttivo Nazionale.
Tale precisazione ha lo scopo di garantire l’imparzialità e l’obiettività nelle valutazioni e nelle decisioni adottate da un membro facente parte della stessa sezione al fine di escludere qualsiasi tipo di condizionamento.
Essi durano in carica tre anni.
Le norme per l’elezione e per l’eventuale sostituzione dei componenti sono le medesime previste per il Consiglio Direttivo Nazionale.


Art. 29
Funzioni e compiti del Collegio dei Probiviri


A specificazione di quando stabilito dall’art. 14, dello Statuto Sociale si precisa che il Collegio dei Probiviri svolge il compito di controllo della conformità alle norme dello Statuto Sociale e del Regolamento Sociale Generale dei provvedimenti emessi dal Consiglio Direttivo Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale.
Avverso i provvedimenti adottati dall’Assemblea è ammesso appello al C.d.P.N. entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; avverso i provvedimenti dell’Assemblea è ammesso ricorso per ragioni di legittimità, violazione o falsa applicazione delle norme dello Statuto Sociale, del Regolamento Sociale Generale al C.d.P.N. .
Il C.d.P.N., rilevata la violazione delle norme, cesserà il provvedimento rinviando gli atti all’Assemblea che ha emanato il provvedimento cessato affinché deliberi in ossequio alle indicazioni emanate dallo stesso C.d.P.N..
Nel caso il nuovo provvedimento sia impugnato e giunga nuovamente al vaglio del C.d.P.N., questo deciderà anche nel merito.
Il provvedimento di espulsione è adottato dal C.d.P.N. ed è insindacabile.
Le specifiche norme di giudizio sono stabilite dal Regolamento Sociale Generale.
È sempre ammesso il ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria in caso di violazione di diritti e/o interessi legittimi.
Nessuno degli appartenenti agli organi sociali può essere deferito a giudizio per i voti dati o le opinioni espresse nell’esercizio delle proprie funzioni senza autorizzazione dell’organo di cui fa parte.


Art. 30
DELIBERA DEGLI ORGANI SOCIALI


Le deliberazioni degli organi sociali devono essere prese con l’intervento della meta più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per appello nominale o voto segreto, hanno luogo sempre a voto segreto (con modalità stabilite dall’organo che procede a votazione) quando si tratta di questioni inerenti a persone.
Ai fini della determinazione della validità delle adunanze, non è computato chi, avendo interesse personale nella materia trattata, non può prendere parte alla deliberazione.


Art. 31
REGOLAMENTI INTERNI DEGLI ORGANI SOCIALI


Gli organi sociali di qualsiasi livello possono emanare un Regolamento che disciplini la vita interna dell’organo. Detti regolamenti dovranno essere immediatamente comunicati al Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale avrà diritto di veto nei confronti dei regolamenti approvati.


Titolo IV°
Organizzazione interna


Art. 32
COMMISSIONE TECNICA


Il Consiglio Direttivo Comunale, ogni qualvolta necessiti, nomina una commissione tecnica di esperti in materia automobilistica, presieduta dal Presidente, per eventuali acquisti di mezzi, per eventuali trasformazioni da apportarsi agli stessi o per lavori di riparazione di una certa entità. Di questa commissione deve far parte il Responsabile dei mezzi.
A conclusione del suo mandato, la commissione tecnica redigerà regolare verbale che trasmetterà al Consiglio Direttivo Comunale.


Art. 33
FUNZIONAMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


Al Responsabile del Servizio competono tutti i servizi di protezione civile, pronto soccorso e ausiliari. Il Responsabile del Servizio provvede a trascrivere i rapporti di servizio, aggiorna, sugli appositi moduli forniti dalla Segreteria, i dati statistici del movimento dei mezzi, i km percorsi dagli stessi, la qualità dei servizi, la quantità del carburante consumato, controllano l’importo delle oblazioni ricevute nello svolgimento dei servizi e provvedono agli eventuali recuperi e ad incassare le stesse. I superiori compiti possono essere svolti anche su moduli telematici che devono però garantirne l’immodificabilità.


Art. 34
SOCI VOLONTARI


I soci volontari addetti ai servizi, dipendono dal Responsabile del servizio che risponde dell’esatta osservanza delle attività svolte singolarmente:
1. Le prestazioni di attività svolte in favore dell’Organizzazione di qualunque genere, s’intendono come assolvimento di doveri sociali, liberamente e volontariamente assunti;
2. Tali servizi non danno mai luogo al diritto di chiedere o di ottenere remunerazione alcuna;
3. I soci non devono mai chiedere né accettare ricompense dai privati per le loro prestazioni. Le eventuali oblazioni che, sotto qualunque forma, ricevessero nell’adempimento del loro servizio, dovranno essere versate immediatamente al C.D.C.;
4. Dovendosi effettuare servizi fuori città, il Responsabile del Servizio provvederà alle spese di vitto dei soci componenti la squadra, presenterà poi dettagliata nota delle spese sostenute;
5. Alle telefonate risponde il Responsabile del Servizio, o chi per lui, il quale provvede in merito;
6. Nei servizi il Responsabile del Servizio prenderà posto a fianco dell’autista o comunque in quel posto dove egli ritenga necessaria la sua presenza;
7. È dovere del Responsabile del Servizio, quando si accorge che un socio durante il servizio non sia in condizioni normali, di allontanarlo;
8. Durante i servizi di qualsiasi tipo i soci terranno il massimo riservo, limitandosi a fornire al medico e al personale ospedaliero i chiarimenti di cui saranno richiesti;
9. I soci in servizio devono attenersi alle disposizioni del Responsabile del Servizio; devono evitare discussioni, tenere il più scrupoloso silenzio e educato contegno ed una condotta consona al delicato servizio che compiono;
10. Il rapporto di servizio è redatto e sottoscritto dal Responsabile del Servizio, il quale ha il dovere di compilarlo in tutte le sue parti con tutte quelle notizie che possono interessare il C.D.C. Qualora non possa redigere il rapporto questo sarà redatto da altro socio che ha partecipato al servizio e dovrà essere menzionato il motivo per cui il Responsabile del Servizio non ha redatto il rapporto. Il Responsabile del Servizio, o chi per lui, è tenuto a consegnare appena rientrato tale rapporto, ed eventuali oblazioni, al C.D.C.;
11. Ai soci è proibito sostituirsi in qualunque servizio privato o in via di essere richiesto alla “Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d’Italia” o a parteciparvi senza accordi con la il Coordinamento Comunale;
12. Il servizio notturno inizia alle ore 23.00 e termina alle ore 7.00 (salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo). Può essere costituito da squadre fisse o a turno, a seconda della disponibilità dei soci. Il Responsabile del Servizio di notturna deve osservare le disposizioni del C.D.C.; i soci quelle impartite dal Responsabile del Servizio;
13. Subito dopo l’ammissione, i soci dovranno svolgere un servizio di centralinisti e frequentare i corsi d’addestramento organizzati dal C.D.C. e/o dal Direttore Sanitario (per i corsi di primo soccorso). I soci saranno ammessi a svolgere servizio sui mezzi di Protezione Civile e di soccorso e sugli altri mezzi dell’Organizzazione durante il corso come tirocinanti e dopo aver frequentato i corsi e superato gli esami. Il C.D.C. e il Direttore Sanitario potranno ammettere al servizio sui mezzi quei soci già in possesso di titoli o attestati che comprovino la loro idoneità a prestare servizio. Il Consiglio Direttivo Comunale verificherà i titoli e i requisiti di cui sopra presentati dai soci.


Art. 35
AUTISTI VOLONTARI


Tutti i soci in possesso di patente di guida atta alla conduzione degli automezzi, possono presentare domanda al C.D.C: per essere ammessi a far parte degli autisti volontari purché abbiano compiuto il ventunesimo anno di età ed abbiano almeno un anno di esperienza di guida. Il fatto di essere autisti volontari non li dispensa dal prestare servizi ordinari.
In tutte le prestazioni richieste ai soci ed agli autisti volontari dal Consiglio Direttivo che comportassero spese in proprio, il Tesoriere provvederà ai rispettivi rimborsi previa esibizione di regolare fattura o apposito mandato di pagamento rilasciato dagli uffici interessati.
Tutti gli autisti in servizio sono agli ordini del Responsabile del Servizio.
Tutti gli autisti che rivestono il titolo di Responsabile del Servizio, assumeranno il comando della squadra, qualora la stessa ne fosse sprovvista.
In caso d’incidenti o sinistri che vedono coinvolti i mezzi dell’Organizzazione, l’autista volontario dovrà redigere relazione particolareggiata sull’incidente, al rientro dal servizio.
Il C.D.C., nell’attesa di accertare le colpe del sinistro, potrà disporre la sospensione dalla guida dell’autista; accertate le responsabilità il Coordinatore prenderà le decisioni opportune.
In tutti i casi di violazione al codice della strada che non fossero giustificate da particolari esigenze di servizio, l’autista ne è responsabile.


Titolo V°
Provvedimenti nei confronti dei soci
Capo I°
Attività su istanza


Art. 36
DIMISSIONI E CAMBIO DI CARICA SOCIALE


Il socio che intende dimettersi dall’Organizzazione deve presentare le sue dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo Comunale su modulo predisposto dalla Segreteria.
Coloro che vorranno cambiare carica sociale dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo Comunale su modulo predisposto dalla Segreteria.
Il passaggio da socio junior a socio effettivo è automatico al compimento del 18° anno d’età.
La Segreteria curerà di segnare nel registro dei soci il passaggio automatico da socio junior a socio ordinario, dandone immediata comunicazione e facendolo presente al Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva a tale passaggio.


Capo II°
Provvedimenti sanzionatori


Art. 37
Sanzioni disciplinari 


1. Le sanzioni disciplinari che il Consiglio Direttivo Comunale potrà infliggere ai soci colpevoli sono le seguenti:
a. Censura semplice;
b. Censura grave;
c. Sospensione con un massimo di trenta giorni;
d. Sospensione fino ad un anno;
e. Perdita della carica sociale o titoli;
f. Radiazione;
g. Espulsione;
2. La censura semplice e grave, consiste nel richiamare il socio all’osservanza dei propri doveri;
3. La sospensione consiste nel divieto a prendere parte ai servizi di guardia e di assistenza e dal frequentare la sede. Durante il periodo di sospensione dovranno essere pagate regolarmente le quote sociali;

4. La perdita della carica sociale o titoli sarà applicata ai colpevoli che incorressero per due volte nella sospensione o in altre gravi punizioni. La decisione di un eventuale reintegro spetterà sempre al Consiglio Direttivo Comunale;
5. La radiazione viene applicata qualora il socio si rendesse reticente di gravi omissioni o inadempienze. Viene considerata inadempienza anche il rifiuto a prestare servizio presso l’Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d’Italia e contemporaneamente il volontario si rende disponibile a prestare servizio presso altra Organizzazione di Volontariato o P. A. che operi nel medesimo campo di attività;
6. L’espulsione viene comminata ai sospesi che si rechino a prestare servizio presso altre Organizzazioni di Volontariato, P.A. o C.R.I.
Saranno sottoposti ad espulsione anche i soci colpiti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria per reati non colposi. Saranno altresì espulsi coloro che fanno uso frequente di sostanze stupefacenti o d’alcool e che rifiutano di sottoporsi a cure di disintossicazione.
7. I soci che per qualsiasi ragione fossero espulsi, perderanno ogni diritto di riconoscimento per opere e servizi antecedentemente prestati;
8. Non potranno essere riammessi nell’Organizzazione i colpiti da provvedimenti di espulsione, a seguito di sentenze giudiziarie per reati non colposi passati in giudicato;
9. Il sottoposto a provvedimenti disciplinari non può dimettersi.


Art. 38
PUNIZIONI GRAVI


Le sanzioni di cui alle lettere f. e g. dell’articolo 37 comma 1 è la più grave e viene applicata oltre ai casi stabiliti nell’art. 37 commi 6 per i seguenti motivi:
1. Offesa alla bandiera sociale, distruzione di fronte a terzi della tessera e dei distintivi sociali;
2. Appropriazione indebita o sottrazione di oblazioni destinate all’Organizzazione;
3. Rifiuto di prestare servizio senza giustificato motivo;
4. Danneggiamento volontario di mezzi di soccorso e di immobili e arredi sociali;
5. Falso in scrittura;
6. Stato d’ubriachezza molesta e ripugnante, turpiloquio e bestemmia;
7. Mancato rispetto di soci, in particolare di coloro che rivestono cariche sociali;
8. Apprezzamenti diffamatori dei soci dell’Organizzazione;
9. Tutto quando può danneggiare moralmente e materialmente l’Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d’Italia.


Art. 39
COMPORTAMENTO DEI SOCI PUNITI


Gli espulsi, i radiati ed i sospesi che continuassero a frequentare arbitrariamente la sede, saranno invitati dal Presidente o da qualsiasi componente gli organi sociali, a rispettare le norme vigenti.
Se dopo ciò insistessero a frequentare la sede, saranno deferiti alle autorità di P. S.
I sospesi che dimostrassero insubordinazione, verranno espulsi quali elementi indesiderabili.

Per i reati di cui ai numeri 2., 4., 5., 8. e 9. dell’art. 42, il Consiglio Direttivo Comunale si riserva di presentare denuncia all’autorità giudiziaria.
Ai sospesi verrà ritirata la tessera sociale ed il tesserino di riconoscimento per tutta la durata della sospensione; la tessera ed il tesserino verranno ritirati definitivamente agli espulsi e ai radiati.


Capo III°
Provvedimenti premiali


Art. 40
PREMIAZIONI


Le premiazioni dei soci sono triennali.
La data di ognuna di esse è fissata dal Consiglio Direttivo Comunale in seduta consiliare.
Nelle premiazioni si seguono le seguenti norme:


PER SERVIZI

  • Diploma di medaglia d’oro GRANDE: 12 punti
  • Diploma di medaglia d’oro PICCOLA: 10 punti
  • Diploma di medaglia d’argento: 8 punti
  • Medaglia di bronzo: 6 punti
  • Encomio: 4 punti.
    Un punto = 50 ore di servizio. Le ore di servizio esterne e notturne valgono doppio.


Art. 41
DISTINTIVO D’ONORE


Tutti i soci, esclusi gli onorari, che abbiano maturato il 30° anno d’anzianità sociale, quali effettivi, saranno insigniti del diploma di distintivo d’onore.
Tale distintivo è di diritto di tutti i soci fondatori.


Titolo VI°
Comportamenti sociali, tutela dei volontari e personale
Capo I°
Comportamento dei soci


Art. 42
CONTEGNO DEI SOCI NEI LOCALI


Nella sede sociale i soci tutti devono entrare decentemente vestiti. Essi devono tenere un contegno ordinato e educato. Deve sempre regnare fra tutti la massima cordialità e disciplina.
Nei locali sociali sono tassativamente proibiti gli schiamazzi e i comportamenti offensivi per il decoro e la morale; il turpiloquio e la bestemmia, l’ubriachezza, le discussioni e le manifestazioni di carattere politico, il gioco d’azzardo.
È vietato entrare nei locali sociali con armi d’ogni genere.


Capo II°
Tutela dei volontari


Art. 43
ASSICURAZIONI SOCIALI


L’Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d’Italia deve sempre essere assicurata contro eventuali infortuni che capitassero ai soci nell’esercizio delle loro funzioni di protezione civile, di pronto soccorso e d’assistenza.
L’assicurazione è stipulata, secondo le vigenti leggi, con enti assicuratori di fiducia scelti dal Consiglio Direttivo Comunale.
Negli eventuali infortuni che capitassero nell’esercizio e per prestazioni sociali, gli infortunati dovranno immediatamente informare il Segretario (o chi per lui) che provvederà ad esperire le pratiche e ne informerà il Coordinatore.
L’infortunato dovrà attenersi alle disposizioni emanate dall’assicuratore.
Eventuali mistificatori o autolesionisti saranno passibili delle norme stabilite dalle leggi vigenti.


Capo III°
Personale esterno


Art. 44
SOCIO LAVORATORE


Il socio lavoratore deve attenersi alle mansioni affidategli dall’Organizzazione. Detto personale è alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo e, per quanto concerne il suo servizio, del Responsabile del Servizio.
Nessun socio è autorizzato ad impartire ordini al personale stipendiato.


Titolo VII°
Rappresentanza e commemorazione


Art. 45
SPESE DI RAPPRESENTANZA


Le rappresentanze dell’Organizzazione che si recano a pubbliche manifestazioni fuori dal territorio comunale in cui ha sede l’organo rappresentato, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e per un numero non superiore a 4 persone.
Per le eventuali spese di vitto e alloggio, il Tesoriere si riserva di stabilire l’importo di volta in volta. L’invio di rappresentanza sociale deve sempre essere preventivamente approvato dal C.D.C.
Alle rappresentanze ufficiali dell’Organizzazione potranno unirsi anche quei soci che lo desiderassero, purché a loro spese.


Art. 46
ONORANZE FUNEBRI


Quando l’Organizzazione sia informata in tempo dell’avvenuto decesso di un socio, il C.D.C. presenzierà con la bandiera sociale ai funerali, provvederà ad inviare ai congiunti dell’estinto le condoglianze dell’Organizzazione.
Inoltre il C.D.C. è autorizzato a prendere tutte quelle iniziative che attestino la più sentita partecipazione al cordoglio per la perdita del socio o di parente entro il I grado.


Titolo VIII°
Disposizioni transitorie e finali


Art. 47
DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Il presente Regolamento Sociale Generale avrà durata illimitata.
Le proposte di eventuali modifiche dovranno essere presentare al Consiglio Direttivo Nazionale per iscritto. Nella domanda dovrà essere specificato il testo delle modifiche da apportare.
Tali modifiche dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale all’uopo convocato entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva inoltre la facoltà di apportare al presente Regolamento Sociale Generale tutte le modifiche che ritiene opportune anche senza richiesta dei soci.
Il Segretario Nazionale provvederà ad inserire nel Regolamento le modifiche apportate al Regolamento Sociale Generale dopo l’approvazione del Consiglio.


Art. 48
CESSAZIONE


Le singole Sezioni Comunali della O.N.V.G.I. potranno sciogliersi solamente quando l’esiguo numero dei soci iscritti non potrà più corrispondere agli scopi per i quali fu costituita la sezione.
Si provvederà allo scioglimento dei Coordinamenti Regionali laddove non siano più presenti, nell’ambito regionale, sezioni della O.N.V.G.I.
L’Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d’Italia si scioglierà del tutto quando non vi saranno sezioni comunali.
Il patrimonio residuo di ogni singola sezione, quello dei Coordinamenti Regionale e del Coordinamento Nazionale verranno devoluti secondo le norme contenute nello Statuto Sociale.


Art. 49
Regolamenti

Ogni livello dell’O.N.V.G.I. potrà emanare regolamenti che disciplinino singoli settori di attività locali.
Detti regolamenti dovranno essere stilati e approvati dai Consigli Direttivi ed entreranno in vigore solo dopo il visto di conformità e l’approvazione definitiva del Consiglio Direttivo Nazionale.


Art. 50
RINVIO A NORME DI LEGGE


Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni che di volta in volta saranno emanate dal Consiglio Direttivo.


Art. 51
DISPOSIZIONE FINALE


Le norme contenute nel presente Regolamento Sociale Generale valgono per ogni livello dell’Organizzazione Nazionale Volontariato Giubbe d’Italia, così si intendono da applicare agli organi sociali di ciascun livello le regole e i precetti qui contenuti.
Il presente Regolamento Sociale, composto di 51 articoli è stato letto ed approvato dal Consiglio Direttivo svoltasi il 09/10/2020 ad Aragona.
Esso entrerà in vigore subito dopo la a sua approvazione.
Le eventuali modifiche saranno apportate secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, ed entreranno in vigore, salvo diverse disposizioni, quindici giorni dopo l’approvazione.
Una copia del presente Regolamento, con le eventuali modifiche approvate dal Consiglio Direttivo Nazionale, firmata da tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, sarà gelosamente custodita nella sala della Presidenza Nazionale e fungerà da originale.
Ogni volta che saranno apportate modifiche al Regolamento, il Segretario Nazionale provvederà a stampare la nuova copia del medesimo, provvedendo, nei casi opportuni, ad una nuova numerazione degli articoli, e a farla firmare a tutti i Consiglieri Nazionali.
La nuova copia, firmata da tutti i Consiglieri Nazionali, sostituirà la precedente come originale.
Le copie autentiche del Regolamento Sociale Generale potranno essere richieste al Segretario Nazionale che ne attesta la conformità all’originale; le copie dello statuto vanno richieste secondo le leggi vigenti.

Organizzazione Nazionale Volontariato “Giubbe d’Italia"- ODV

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